Statuto e Codice etico

STATUTO

Art. 1
E’ costituita l’ associazione “Parchi Avventura Italiani – Associazione nazionale dei parchi avventura e percorsi acrobatici in altezza” o in forma abbreviata “Parchi Avventura Italiani”.
Art. 2
L’associazione, che non ha fini di lucro ed ha carattere di apoliticità, ha sede legale presso l’ ANESV e svolge l’ attività sul territorio italiano.
Art. 3
L’associazione è costituita onde perseguire i seguenti scopi:
A- tutelare gli interessi delle imprese nei settori della realizzazione ed esercizio di parchi avventura e percorsi acrobatici in altezza nei confronti dei soggetti istituzionali, in ambito nazionale ed internazionale;
B- promuovere e coordinare iniziative nel campo della formazione, previdenza, aggiornamento professionale e promozione del settore;
C- promuovere studi, approfondimenti ed elaborare normative su temi di interesse categoriale, svolgendo attività informativa sulle novità in ambito tecnico, legislativo e giurisprudenziale;
D- promuovere l’ adozione di codici di comportamento condivisi; E- raccogliere ed elaborare elementi, notizie, dati e disposizioni che possano comunque interessare l’attività della categoria in contatto con Associazioni ed Enti nazionali ed esteri.
Art. 4
Possono aderire all’associazione le imprese che svolgono l’ attività nell’ambito della progettazione, realizzazione ed esercizio dei parchi avventura e percorsi acrobatici in altezza. I Soci entrati a far parte dell’associazione ne condividono gli scopi e ne osservano lo statuto. I parametri dimensionali per l’adesione di gestori ed imprese di progettazione e costruzione sono individuati con apposita delibera del consiglio direttivo. Sono infine ammesse, in qualità di soci sostenitori, le imprese che realizzano attrezzature e componenti per parchi avventura e percorsi acrobatici in altezza. I Soci cessano di appartenere all’associazione: – per dimissioni volontarie; – per morosità dichiarata dal comitato esecutivo; – per gravi motivi, ai sensi dell’articolo 24, terzo comma, del codice civile accertati dal consiglio direttivo. Contro l’esclusione è ammesso ricorso all’assemblea dei soci che opera come collegio arbitrale.

 

Art 5
Gli organi dell’associazione sono:
– l’assemblea generale degli associati;
– il consiglio direttivo;
– il presidente
Art. 6
L’assemblea generale degli associati è costituita dagli iscritti e viene convocata di norma una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto delle spese del precedente esercizio; può essere convocata in qualsiasi altro momento su iniziativa del consiglio direttivo o nel caso in cui almeno il quaranta per cento degli associati che ne facciano richiesta indicando gli argomenti all’ordine del giorno. L’assemblea individua le linee generali dell’ attività associativa e delibera sulle questioni riguardanti la gestione sociale che il consiglio direttivo o gli associati ritengono opportuno sottoporre. L’assemblea, che può riunirsi anche al di fuori della sede dell’associazione, è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal più anziano d’età dei membri del consiglio direttivo presenti. Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea occorre in prima convocazione la presenza di almeno il 50 per cento degli associati. In seconda convocazione l’assemblea, che si può tenere nel medesimo giorno a distanza di almenoun’ora dalla prima, è valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Per le deliberazioni riguardanti modifiche statutarie occorre la presenza, in prima convocazione di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni struttura associata ha diritto ad un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta conferita ad altro associato, il quale non deve rappresentare più di due soci. E’ ammesso il voto per posta, che deve essere disciplinato mediante regolamento, per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie e lo scioglimento dell’associazione. Per le nomine alle cariche sociali è obbligatoria la votazione segreta.

 

Art. 7
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea che delibera in merito al numero dei componenti, costituito da tre a cinque membri effettivi compreso il presidente. Esso dura in carica un triennio, è rieleggibile e delibera a maggioranza dei presenti, che devono essere almeno tre, su tutte le questioni riguardanti la gestione ordinaria della associazione, individuando anche l’ammontare delle quote associative. Il presidente dell’associazione è nominato dal consiglio direttivo tra i soci, per un triennio, ed è rieleggibile; ha la rappresentanza legale dell’associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio e convoca il consiglio direttivo stabilendo l’ordine del giorno, lo presiede e ne esegue le deliberazioni. Le sedute dell’assemblea necessarie per effettuare le nomine delle cariche sociali sono presiedute da un presidente dell’ Assemblea, eletto dai presenti.

 

Art. 8
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea degli associati con le modalità previste dall’art. 21, ultimo comma, del codice civile.

 

Art. 9
Gli esercizi dell’associazione decorrono dal 1 gennaio e terminano al 31 dicembre di ogni anno. Le entrate sono costituite dai versamenti contributivi degli associati e da ogni altro provento comprese le elargizioni di terzi. Il consiglio direttivo amministra le entrate ed uscite dell’associazione secondo il bilancio preventivo annuale approvato dall’assemblea. Annualmente il consiglio direttivo deve presentare all’assemblea un rendiconto economico e finanziario di gestione. Ai sensi ed effetti dell’articolo 5 del decreto legislativo 4.12.97 n. 460: – è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; – in caso di scioglimento per qualsiasi causa sussiste l’obbligo di devolvere il patrimonio ad un’altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23.12.96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; – le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili.

 

Art. 10
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia di associazioni.

 

Art. 11
L’Associazione aderisce all’ ANESV, Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti e Parchi.
Art. 12
Nell’anno successivo alla costituzione della Associazione, e dunque in via transitoria, l’Associazione è diretta dai componenti del consiglio direttivo, individuati nell’atto costitutivo della Associazione. Ad essi spetta il compito di deliberare in merito all’ammontare delle quote associative

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Parchi Avventura Italiani

Codice Etico

Identità

Si definiscono soci di Parchi Avventura Italiani (di seguito PAI) i rappresentanti e tutti gli addetti delle ditte associate che costruiscono o gestiscono parchi avventura o che forniscono prodotti/servizi o consulenze a vario titolo per parchi avventura.

Rapporto tra PAI ed i suoi soci

I soci devono sempre mostrare la  reale tipologia di rapporto tra essi e l’associazione. I soci sono liberi di riferirsi a PAI nei loro documenti commerciali ed usare il logo PAI. I soci non devono in nessun caso dare l’impressione che i loro prodotti, corsi, programmi ed iniziative  sono stati accreditati, certificati, o commissionati da PAI, quando questo non corrisponde al vero.

Norme di riferimento

PAI riconosce come norme di buona tecnica per l’esecuzione e gestione di parchi avventura sul territorio nazionale le norme europee UNI EN 15567-1 / 2. I soci sono tenuti a considerare l’esistenza di tali norme ed osservarle o, quantomeno, ad adoperarsi per un progressivo adeguamento al loro rispetto che dovrà comunque avvenire entro il 2017 per gli attuali associati.

Pubblicità

I soci sono tenuti ad attenersi al Codice dell’Autodisciplina Pubblicitaria Italiana ed inoltre, non devono ingaggiare una pubblicità competitiva e tantomeno denigrare i concorrenti. La comunicazione deve essere schietta, diretta e onesta rispetto a chiunque altro.

Diritti

I soci che utilizzano, modificano, ampliano, rielaborano idee e iniziative di altri soci si impegnano, in un’ottica di condivisione, a citare la fonte (l’ideatore) e a lasciare la libertà agli altri di fare lo stesso. Per quanto riguarda brevetti e altre forme di tutela della proprietà intellettuale già in essere ci si rifà alla normativa vigente.

Prodotti e materiali difettosi

Se un socio si accorge che un prodotto presenta difetti deve informare tempestivamente le parti coinvolte. Se vi è un pericolo potenziale o la possibilità di un rischio di incidente, il socio deve agire prontamente.

Mutuo rispetto

I soci mostrano rispetto e dignità per tutti. Essi aderiscono alla DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO   Risoluzione 217A (III) dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottata il 10 dicembre 1948

Competenze

I soci lavorano con lo scopo di migliorare costantemente la loro competenza attraverso corsi, esperienza, e pratica quotidiana.

Responsabilità

I soci si assumono la responsabilità del loro operato e  mostrano attenzione verso l’ambiente quando progettano, installano, smaltiscono materiali di scarto, fanno funzionare un impianto.

Necessità dei partecipanti

I soci tengono in considerazione i bisogni e gli obiettivi dei partecipanti; rispettano i diritti di privacy, disaccordo e libertà di scelta; assicurano che problemi individuali non interferiscono con gli obiettivi dell’attività o con altri partecipanti alle attività offerte dal parco.

Segnalazioni di infrazioni al codice

I soci hanno il dovere di vigilare sul rispetto del Codice Etico. Il socio che riscontra violazioni da parte di altri soci deve segnalarle al direttivo entro un ragionevole tempo, possibilmente documentandole. Il direttivo avrà il dovere di esaminare quanto comunicato, e decidere le azioni da intraprendere che potranno portare all’esclusione del socio trasgressore.